Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di predisporre una serie di misure per il sostegno della musica leggera e popolare italiana e dello spettacolo dal vivo. Questo obiettivo si fonda su considerazioni, di diverso tipo, che vanno al di là della semplice necessità di sostenere un comparto economico importante del nostro Paese.
      La prima considerazione è di carattere culturale. Sappiamo bene, infatti, quanto la cultura di una comunità, di una collettività di individui, sia intimamente legata alla sua identità, alla capacità cioè di tutti i singoli che ne fanno parte di riconoscersi come un'entità, allo stesso tempo, unica e comune. Ebbene parte fondante di questo sentimento di appartenenza e di riconoscimento, e una delle sue componenti essenziali, è sempre stata la musica intesa come fenomeno collettivo di riconoscimento, in particolare la musica popolare.
      Molte canzoni popolari sono diventate nei secoli elementi caratterizzanti di interi popoli, inni capaci di mettere insieme e di muovere gli animi di milioni di persone. È sull'identità di una comunità che si fonda lo spirito di una nazione, è sul quel primo riconoscimento comune che si basano le fondamenta di uno Stato.
      Non si può pensare di interpretare tutto ciò in senso restrittivo, localistico e provinciale: l'identità nazionale non è motivo di chiusura e distanza ma, al contrario, è una molla di sviluppo, di incontro e di integrazione con l'altro. È dunque fondamentale soprattutto in questi anni di profonda globalizzazione rafforzare e tutelare gli elementi costitutivi e rappresentativi del nostro sentire comune e la musica leggera e popolare è sicuramente uno di questi.
      Alle considerazioni di carattere culturale ne va affiancata subito una di carattere sociale: la musica leggera, infatti,

 

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rappresenta un fattore di enorme importanza per l'integrazione sociale e per la socializzazione in generale.
      Essa ha subìto negli anni sempre una sorta di ghettizzazione da parte della cultura cosiddetta «alta», della musica colta, eppure intere generazioni si riconoscono e spesso interagiscono grazie alla musica leggera e popolare.
      Molte generazioni, specie nell'età adolescenziale, hanno scoperto il rapporto con i propri genitori anche attraverso la musica e, più in generale, hanno saputo e potuto inserirsi socialmente grazie alla musica leggera. Il valore socializzante della musica leggera è di fatto evidente e sotto gli occhi di tutti, va tutelato, promosso e valorizzato; una politica seria, capace e responsabile ha il dovere di promuovere al massimo un elemento di coesione sociale così importante.
      Inoltre, non appare inopportuno sottolineare quanto proprio la musica leggera sia di fatto entrata a fare parte prepotentemente della cultura del nostro Paese: interi decenni vengono ricordati grazie a brani musicali entrati di diritto nel costume del nostro Paese e nella cultura popolare degli italiani.
      A queste considerazioni di natura culturale e sociale ne vanno aggiunte altre di carattere giuridico e di natura economica. Dal punto di vista giuridico appare necessario intervenire affinché i cittadini italiani abbiano effettivamente la possibilità di scegliere la propria attività professionale senza dover per questo affrontare costi e difficoltà che spesso impediscono alcune scelte. Da questo punto di vista il settore artistico della musica leggera necessita di interventi normativi precisi finalizzati a un suo generale riordino.
      Da un punto di vista prettamente economico è altrettanto evidente quanto sia importante, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo affrontando, salvaguardare un comparto, come quello della musica leggera, che produce lavoro e consumo e che è, dunque, una valvola di sviluppo, con un indotto potenzialmente enorme.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a potenziare e a salvaguardare la musica leggera italiana per motivi culturali, sociali ed economici. Si crede necessario che il legislatore intervenga in tempi rapidi per aggiornare la legislazione in materia, affinché una risorsa così importante per il nostro Paese come la musica leggera e popolare italiana, così come la musica dal vivo, siano normate in maniera più adeguata, per poter così sviluppare tutte le loro potenzialità in termini di sviluppo economico, ma anche affinché ci sia il necessario rispetto per una forma di espressione artistica fondamentale per la coesione sociale e per l'identità culturale del nostro Paese.
      Con l'articolo 1 si stabilisce il principio generale per il quale la musica leggera e popolare italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della nazione ed è tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
      Con l'articolo 2 si stabiliscono specifiche misure per il sostegno della musica leggera e popolare italiana. Misure che vedono coinvolte, ognuna per le proprie competenze, autorità europee, nazionali, regionali e degli enti locali. Si stabilisce poi l'obbligo dell'insegnamento della musica negli istituti del primo ciclo scolastico. Si prevedono norme incentivanti per le emittenti radiofoniche che decidono di trasmettere musica italiana, stabilendo comunque l'obbligo di trasmettere una percentuale di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea non inferiore al 70 per cento del totale delle emissioni, di cui almeno il 40 per cento deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e prodotte o realizzate in Italia da produttori italiani, precisando inoltre che almeno il 15 per cento di tali trasmissioni deve essere riservato alle opere prime dei giovani artisti. Stesso principio si afferma nei confronti delle emittenti televisive.
      Con l'articolo 3 si stabilisce un'importante riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi, con lo scopo dichiarato di facilitarne la vendita e la diffusione.
      L'articolo 4 definisce la nozione di spettacolo dal vivo.
      L'articolo 5 prevede la promozione dello spettacolo dal vivo, precisando le responsabilità istituzionali al riguardo.
      L'articolo 6 interviene precisando una serie di interventi specifici volti a promuovere
 

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e a sostenere lo spettacolo dal vivo. In questo senso è riconosciuta allo Stato la responsabilità di garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo; di promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo; di definire, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-Arcus Spa, per l'individuazione degli obiettivi e per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo, nonché con le fondazioni bancarie, per interventi finanziari in favore del settore; di promuovere e di sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali; di promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di incentivare l'integrazione multietnica delle culture; di procedere all'istituzione dell'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo; di favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali; infine, di promuovere e di sostenere corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità no profit, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei diversi settori in cui si articola lo spettacolo dal vivo.
      L'articolo 7 definisce invece la musica leggera dal vivo e contemporaneamente ne detta una disciplina più chiara con l'intento di salvaguardare gli artisti che effettivamente si esibiscono dal vivo e di facilitarne, dunque, la fruizione e la diffusione.
      L'articolo 8 chiarisce il regime fiscale e assicurativo degli artisti di musica leggera e popolare precisando che quelli che non risultano essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di orchestre, o che sono iscritti all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sono considerati lavoratori autonomi e sono parificati ai liberi professionisti agli effetti sia del regime fiscale che di quello assicurativo.
      L'articolo 9 stabilisce una serie di detrazioni fiscali naturali e fisiologiche con «l'esercizio» di artisti, interpreti, autori e musicisti e con le professioni di agente e di produttore.
      L'articolo 10 stabilisce una serie di incentivi economici di carattere generale connessi al settore della musica leggera e popolare nel suo complesso e tra questi, in particolare, l'introduzione della detassazione degli utili reinvestiti, il cosiddetto «tax shelter», recentemente adottato nei confronti del settore cinematografico.
      L'articolo 11 si sofferma, infine, sulla disciplina delle professioni di agente e di produttore. Un intervento questo finalizzato a garantire il settore con adeguati e riscontrabili livelli di professionalità, nell'interesse dell'intero comparto, degli artisti e dei cittadini. Regolamentare il settore comporta infatti l'opportunità di qualificarne l'offerta eliminando anche iniziative a volte poco chiare e imprese che spesso finiscono per lucrare sulle speranze di tanti giovani aspiranti artisti.
 

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